Applicabilità della disciplina di cui all'ordinanza 60/2018 agli interventi del super sisma bonus

Soluzione

Domanda 

In merito all'ordinanza n.108/2020 la quale riporta la possibilità di accedere ai contributi post sisma 2016 e ove occorra anche al super bonus  (sia sismico che energetico), si chiede la procedura da seguire nel caso in cui in relazione all'edificio con esito E si voglia ottenere la massima prestazione di sicurezza sismica i cui costi eccedono quelli previsti dal livello operativo.

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Risposta
L'art. 7 dell'ordinanza n. 108/2020 ha esteso l'applicabilità della disciplina di cui all’Ordinanza commissariale n.60 del 31 luglio 2018, concernente i rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, (“sisma bonus”), anche agli interventi edilizi che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, rientrino nelle previsioni di cui all’ articolo 119, comma 4 del medesimo decreto legge (cosiddetto “super sisma bonus”), per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
In particolare, l'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza n. 60 dispone che si possa fruire delle detrazioni fiscali di cui sopra solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016 e n. 13 e n. 19 del 2017.

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