Ammissibilità rasante in nanotecnologia

Soluzione

Domanda

Sono un termotecnico della provincia di Fermo che sta operando alla progettazione di un impianto termico di un palazzo di proprietà privata danneggiato dal sisma a cui è stato assegnato un livello operativo pari a L3.
Dovendo migliorare la coibentazione dell'involucro, essendo un immobile situato in centro storico con mattoni con faccia a vista, debbo purtroppo operare dall'interno.
Ipotizzando di applicare un pannello di EPS o lana di roccia avrei bisogno di 10 cm di spessore; resta poi come solito il problema delle spallette delle finestre che rimangono un grande ponte termico.
Da una ricerca fatta on line mi sono imbattuto in un prodotto nanotecnologico dalle caratteristiche interessantissime. Si tratta di un rasante costituito da XXXXXXXXXX che consentirebbe di applicare spessori di pochi millimetri. E' un prodotto con certificazione TUV di non tossicità e consentirebbe di trattare omogeneamente tutta la superficie interna senza lasciare ponti termici.
Il costo del prodotto è più alto dei normali pannelli di coibentazione e porta l'incidenza sul metro quadro di superfici trattata comprensivo di posa attorno a 92-93 €/mq.
Il quesito è questo: questo ufficio ammette sotto il profilo tecnico ed economico l'applicazione di questo prodotto?

Risposta

Gentile professionista,
In riscontro alla sua richiesta di chiarimenti si rappresenta che lo scrivente Servizio non indica né esprime opinioni sulle specifiche tecniche di prodotti o di servizi forniti da un operatore economico specifico, né che facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.
Sulla possibilità di applicazione di nuove voci si richiama quanto disposto dall’articolo 6 comma 1 dell’Ordinanza n. 19/2017 che testualmente recita: " il costo dell'intervento, al lordo dell'IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezziario unico approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016 (oggi Ordinanza n. 78/2019) al netto dei ribassi ottenuti mediante le procedure di selezione per l'individuazione dell'impresa e tenuto conto delle voci non previste valutate attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui all'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010”.



 
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ID Articolo: 245

Categoria: COSTO DELL'INTERVENTO

Data inserimento: 14-10-2020 12:54:16

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