Fruizione del contributo disagio abitativo (CDA) nel caso di unità immobiliare condotta in comodato d'uso

Soluzione

 

Domanda

 

Hanno diritto al contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione i soggetti, già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione, che alla data degli eventi sismici dimoravano in modo abituale e continuativo in una unità immobiliare condotta in forza di contratto di comodato d’uso?

 

Risposta

 

SI. Ai sensi dell’art. 9 duodecies del Decreto-legge 11.06.2024 n. 76 e dell’art. 1 dell’ordinanza del Commissario n. 197 del 24 luglio 2024 il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione non è riconosciuto soltanto ai soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ne deriva che i soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare condotta in forza di contratto di comodato dal 1° settembre 2024 possono beneficiarne.

Il contratto di comodato è validamente stipulato anche in forma verbale e nel caso di specie l'esistenza del rapporto giuridico al momento degli eventi sismici può essere desunta dalla circostanza che il nucleo è già percettore del contributo per l'autonoma sistemazione.  

 
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