Domanda
Hanno diritto al contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione i soggetti, già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione, che alla data degli eventi sismici dimoravano in modo abituale e continuativo in una unità immobiliare in quanto titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, abitazione, uso, ecc. ecc.)?
Risposta
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 duodecies del Decreto-Legge 11 giugno 2024 n. 76, convertito in Legge 8 agosto 2024 n. 111, e dell’art. 1 comma 4 dell’ordinanza commissariale n. 197 del 24 luglio 2024 il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (breviter CDA) non è riconosciuto soltanto ai soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ne deriva che i soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in modo abituale e continuativo in una unità immobiliare (dichiarata inagibile in conseguenza del sisma) in quanto titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, abitazione, uso, ecc. ecc.) dal 1° settembre 2024 possono beneficiare del CDA.
ID Articolo: 418
Categoria: CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO (ORD 197/2024)
Data inserimento: 13-08-2024 11:02:13
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