Fruizione del contributo per il disagio abitativo (CDA) nel caso di unità immobiliare abitazione principale di soggetti titolari di diritti reali di godimento

Soluzione

 

 

 

Domanda

Hanno diritto al contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione i soggetti, già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione, che alla data degli eventi sismici dimoravano in modo abituale e continuativo in una unità immobiliare in quanto titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, abitazione, uso, ecc. ecc.)?

 

 

Risposta

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 duodecies del Decreto-Legge 11 giugno 2024 n. 76, convertito in Legge 8 agosto 2024 n. 111, e dell’art. 1 comma 4 dell’ordinanza commissariale n. 197 del 24 luglio 2024 il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (breviter CDA) non è riconosciuto soltanto ai soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ne deriva che i soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in modo abituale e continuativo in una unità immobiliare (dichiarata inagibile in conseguenza del sisma) in quanto titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, abitazione, uso, ecc. ecc.) dal 1° settembre 2024 possono beneficiare del CDA.

 

 
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