Domanda
Delocalizzazione temporanea realizzata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) O.C.S.R. n. 9/2016: in altro edificio agibile sito nello stesso Comune, attuata ai sensi del successivo articolo 2 comma 1, e cioè tramite l’affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionale a quello preesistente.
L’articolo 9 comma 3 bis stabilisce che in questo caso il rimborso per la delocalizzazione è erogato a valere sui fondi della gestione speciale di chi all’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189/2016.
Per tale tipologia, nei casi in cui oltre al rimborso per la locazione sia chiesto il rimborso delle spese di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, (interventi su macchinari, attrezzature ed impianti o ripristino scorte o trasloco macchinari…), con quale modalità di pagamento va riconosciuto tale rimborso?
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Risposta
Si conferma la doppia modalità di erogazione del contributo ai fini della delocalizzazione temporanea, ovvero il rimborso per l’affitto è erogato a valere sui fondi della gestione speciale di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189/2016, mentre il rimborso relativo all’intervento di ripristino dei beni strumentali è riconosciuto mediante il finanziamento agevolato di cui al comma 3, dell’articolo 6 del dl 189/2016.
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ID Articolo: 96
Categoria: ORDINANZA 9 (DELOCALIZZAZIONI TEMPORANEE)
Data inserimento: 07-09-2017 16:05:31
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