Ammissibilità a contributo di un edificio accatastato come magazzino o deposito

Soluzione

Domanda
Nel caso di un immobile che alla data degli eventi sismici non era collabente né fatiscente o inagibile per motivi statici o igienico sanitari, ma tuttavia non allacciato alle reti di pubblici servizi, accatastato come ""magazzini e locali di deposito"". L’edificio risulta funzionale alle attività dell’azienda agricola di intestata al padre della proprietaria che però ha ereditato l’immobile.

Premesso ciò, la proprietaria attuale può presentare il progetto di miglioramento sismico ed accedere al contributo dato che la scheda AeDES ha avuto esito C-parzialmente inagibile?

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Risposta
Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, dell’Ordinanza n.19/2017, gli edifici che alla data del sisma non erano allacciati alle reti di pubblico servizio non sono ammissibili ai contributi, anche se danneggiati dal sisma. Inoltre, affinché un’impresa possa accedere ai contributi deve possedere, alla data dell’evento sismico e della presentazione della domanda, i requisiti previsti dall’Allegato 1 dell’Ordinanza n.13/2017.

Ad integrazione di quanto sopra si precisa che il comma 3 dell’art. 18 della stessa ordinanza prevede che se si attesta che la pertinenza rurale, destinata al ricovero di materiali o mezzi agricoli, era sicura staticamente, non sono applicabili le condizioni di cui al comma 1 per poter usufruire dei contributi.
Resta ovviamente fermo per le aziende agricole il diritto al contributo, laddove il bene sia concesso in comodato d’uso, affitto o godimento ad impresa con atto registrato in data anteriore al sisma.

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