Abitazione delocalizzata temporaneamente per imprenditori agricoli professionali

Soluzione

Domanda
L’imprenditore agricolo professionale che abbia avuto la propria abitazione danneggiata, dichiarata inagibile con ordinanza sindacale e che abbia esito E da scheda Aedes, ha diritto all'autorizzazione, e successivo rimborso, ai fini della delocalizzazione e alla realizzazione di una sistemazione provvisoria che sostituisca temporaneamente la propria abitazione rurale in quanto immobile strumentale allo svolgimento dell’attività agricola pur non trattandosi di allevatori.
È possibile applicare le stesse considerazioni anche nel caso in cui l’azienda agricola sia costituita in forma di impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis del codice civile?

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Risposta
L'ordinanza n. 9 e s. m. i. mira ad individuare le misure atte ad assicurare la continuità delle attività economiche in essere negli edifici distrutti e danneggiati, attraverso la delocalizzazione temporanea dell’attività di impresa, anche agricola in immobili e siti idonei.
Inoltre, l’art. 9 “Istituzione del catasto dei fabbricati” del DL 557/93 “Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994” e s. m. i., che ha la finalità di riconoscere una serie di benefici fiscali agli immobili rurali destinati ad edilizia abitativa (comma 3) ed alle costruzioni strumentali allo svolgimento delle attività agricola (comma 3 bis), indicando la strumentalità all’esercizio delle attività agricole ex art. 2135 c.c., prescindendo da ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi, alle costruzioni destinate tra le altre a :
• Protezione delle piante;
• Conservazione dei prodotti agricoli;
• Abitazione dei dipendenti a tempo indeterminato;
• Ad uso ufficio dell’azienda agricola;
• Alle persone addette all'alpeggio in zona di montagna.

Per quanto sopraindicato non possono rientrare tra gli immobili strumentali gli immobili rurali destinati ad edilizia abitativa, ad eccezione di quelle destinate all’abitazione dei dipendenti.
Per lo stesso motivo il punto 6 dell’allegato 1 della ordinanza 13, prevede che siano ammessi a contributo gli interventi su edifici rurali abitativi di aziende agricole attive che alla data del sisma risultavano occupati da operai dell’azienda fissi/stagionali residenti/domiciliati (con perizia asseverata).

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