Determinazione del costo delle opere di finitura inerenti alle pertinenze

Soluzione

Domanda

Nel caso  di un edificio con stato di danno L4 di tipo abitativo con relative pertinenze interne destinate  a depositi e magazzini, in relazione al quale il progetto prevede la demolizione totale e ricostruzione con il mantenimento delle superfici massime esistenti alla data del sisma e la distribuzione  architettonica  del  nuovo edificio su un singolo piano, con   l'abitazione e depositi posti su un unico piano terra, fermo restando  i limiti del costo convenzionale è possibile, tenuto conto  della  tipologia architettonica dello stesso in zona zona agricola, realizzare finiture esterne in linea con la porzione abitativa ? (utilizzo di mattone faccia vista, cornicioni in laterizio?

Le chiusure esterne finestrate (infisso vetrato e schermature tipo persiana) pur non dovendo avere particolari prestazioni termo-acustiche possono rientrare nel contributo ?

In considerazione del fatto che la porzione abitativa sarà caratterizzata esternamente dall'installazione di un cappotto termico , lo scrivente ritiene possibile eseguire la stessa lavorazione anche per la porzione dei locali adibiti a deposito.    Si chiede  un chiarimento in ordine all'ammissibilità delle predette opere a contributo, anche ai fini della individuazione  delle opere da ricondurre al comma 2 dell'art.16 dell'Ordinanza n.80 

Risposta
 Ai sensi del comma 8, dell'art.5 dell'ordinanza n. 19/2017: "Ai fini della determinazione del costo dell'intervento, le opere di finitura interne alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio delle opere tipiche dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa nel territorio, e le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai medesimi fini, gli impianti interni alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico."

Le opere di carattere architettonico non ricomprese nella suddetta disciplina in quanto di miglioria  non sono ammissibili a contributo e, pertanto, debbono essere poste a carico del richiedente.

Per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico, a meno di incrementi volumetrici "volontari" del fabbricato per cui troverebbe applicazione l'art. 16, comma 2 dell' ordinanza n.80/2016,  risultano ammissibili a contributo nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 5, comma 4 dell'ordinanza n. 19/2017 per l'intero involucro. Si rinvia alle Note per l’uniforme attuazione delle norme contenute nelle Ordinanze sulla classificazione degli interventi di ricostruzione e sui criteri per la determinazione del contributo, pubblicate sul sito internet del Commissario Straordinario per la ricostruzione all'indirizzo di seguito indicato :https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Note_applicazione_, per la definizione di "opere di finitura" e la relativa individuazione tipologica.








 
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