Domanda
In caso di edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi -alberghi, agriturismi, etc, per i quali è stato riconosciuto un livello di danno lieve ai sensi dell'Ordinanza 4, come viene determinato il costo convenzionale?
Per tali edifici a destinazione produttiva il costo parametrico è quello destinato alle abitazioni (100%) oppure è pari al 70%?
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Risposta
L'Allegato 1 dell’Ordinanza n. 8 stabilisce che il costo ammissibile è determinato come per gli edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali, senza applicare le riduzioni per superfici crescenti, ma con la possibilità di applicare, quando previsto, gli incrementi di cui all’articolo 3 dell’ordinanza stessa.
Il costo parametrico da applicare è pari al 100% del costo previsto per edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali. La riduzione al 70% del costo parametrico si applica nel caso di edifici rurali con tipologia abitativa utilizzati ai fini produttivi, come previsto da Ordinanza 19 e nel caso di unità immobiliari a destinazione produttiva site all'interno di edifici a prevalente destinazione abitativa, come previsto da Ordinanza 8.
Immobili destinati a residenze per anziani gestite da enti religiosi in possesso di partita iva, possono essere assimilate alle attività produttive e quindi rientrare nelle tipologie citate.
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ID Articolo: 71
Categoria: MODALITA' DI CALCOLO CONTRIBUTO ED EROGAZIONE
Data inserimento: 07-09-2017 13:02:24
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