Adeguamento sismico di edifici con livello operativo L1 L2 ed L3
Domanda
Nel caso in cui ad un edificio venga attribuito un livello operativo L1, L2, L3 secondo i criteri stabiliti dall'Ordinanza 19 e quindi può essere oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione volontaria, è possibile realizzare in sostituzione un intervento di adeguamento?
\n
Risposta
In linea con quanto previsto dal'Art. 5 c,11 dell'Ordinanza 19, si estende la possibilità di realizzare interventi di adeguamento sismico in sostituzione degli interventi di demolizione con ricostruzione.
Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di adeguamento sismico ed il costo convenzionale riferito al livello operativo dell'edificio danneggiato.
\n