Applicabilità procedure di semplificazione previste dall’Ord. 100 alle domande in corso di istruttoria

Soluzione

Domanda

Le domande di contributo in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 100 possono essere ripresentate nei  modi e per gli effetti delle stessa ordinanza? 

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Risposta

Le domande già in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza 100  possono essere  integrate ovvero ripresentate, mediante la vigente modulistica richiesta dall’Ordinanza 100, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.18 della medesima Ordinanza, purché rientrino nei limiti di importo di cui all'art. 3 che recita:
"Le procedure di semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata disciplinate dalla presente Ordinanza si applicano a tutti gli interventi di riparazione, ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell’IVA, determinato con certificazione dal professionista, sia pari o inferiore a:
a) Euro 600.000,00, per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
b) Euro 2.000.000,00, per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di nuova costruzione per le abitazioni o le attività produttive che presentano danni gravi;
c) Euro 7.500.000,00, per gli interventi unitari volontari o obbligatori."

In tali casi il professionista incaricato è tenuto ad informare il soggetto legittimato. 
Ulteriori informazioni relative all'ordinanza 100, allegati e guide sono consultabili sul sito internet del Commissario Straordinario sisma 2016 al seguente link: https://sisma2016.gov.it/guida-ordinanza-100/


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