Domanda
Si chiedono chiarimenti in merito all'applicazione dell’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione tenuto conto di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, lett. d), d.P.R. 380/2001, per cui: “Il contributo di costruzione non è dovuto: d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità”.
Risposta
Il Consigliere Giuridico del Commissario Straordinario per la Ricostruzione con parere espresso, in data 12/12/2018 prot. n. CGRTS 0017698, ha chiarito che: “L’esenzione in questione sarà applicabile a tutte le ipotesi in cui le disposizioni di legge o delle ordinanze del Commissario straordinario impongano ovvero autorizzino la demolizione e ricostruzione dell’edificio in ragione dei danni riportati per effetto degli eventi sismici…”.
Il comma 4, dell'articolo 5, dell'ord. n. 100/2020 ha ricondotto tutti gli interventi realizzati ai sensi del decreto legge n. 189/2016 nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 17, comma 3, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001.
Inoltre, nella seconda parte della relazione illustrativa dell’Ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, reperibile sul sito internet del Commissario Straordinario per la Ricostruzione al link: https://sisma2016.gov.it/guida-ordinanza-100, è ulteriormente chiarito che: "il contributo di costruzione ex art. 17, comma 3, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 non è dovuto nei soli casi di modesti incrementi volumetrici derivanti da interventi di efficientamento energetico (ad esempio rivestimenti a cappotto, coibentazioni della copertura) o di adeguamento alla normativa sismica (inserimento di cordoli perimetrali o altro), o di adeguamento igienico-sanitario (ad esempio adeguamento altezza interna di locali ad uso abitativo), mentre invece, ove previsti sulla base di diverse disposizioni di legge (ad esempio “piano casa” nelle leggi regionali), seguono il regime proprio previsto dalla legge.".
ID Articolo: 237
Categoria: GENERALE
Data inserimento: 06-10-2020 11:36:45
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