Applicabilità delle procedure semplificate previste nelle ordinanze commissariali al superbonus rafforzato

Soluzione

Domanda 

Nell’ipotesi,  alternativa alla richiesta di contributo  per la ricostruzione privata, del  super bonus rafforzato di cui  al comma 4 ter dell'articolo  119 del D.L. 34/2020 è comunque possibile utilizzare le procedure  semplificate  urbanistico-edilizie previste nelle Ordinanze Commissariali e relative circolari esplicative, emesse in ottemperanza al D.L. 189/2016?

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Risposta 

E' possibile  nella misura in cui sotto il profilo edilizio e urbanistico, in ipotesi di Superbonus rafforzato di cui al comma 4-ter dell'art.119 del decreto Rilancio come per ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente, è necessario far riferimento alla normativa speciale disciplinata dalle norme primarie contenute nel decreto legge n. 189/2016, nonché nelle ordinanze commissariali.
Ai fini della verifica della compatibilità urbanistica degli interventi di ripristino/ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, anche con totale demolizione e ricostruzione, si applica l’articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 189/2016, come modificato dal decreto legge n. 76/2020, che è norma speciale, nonché le disposizioni delle ordinanze 100 e 107 del 2020.
Pertanto, ai predetti fini non si applicano le norme del Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001), anche per quanto concerne le ristrutturazioni edilizie nei centri storici.
In particolare, rispetto alle limitazioni introdotte anche dalla più recente normativa del 2020, per i casi di “ristrutturazione edilizia” con riferimento agli immobili vincolati o a quelli ubicati nei centri storici (mantenimento della sagoma, dei prospetti, eccetera), risulta prevalente, per specialità, la previsione di semplificazione, riferita ad hoc agli interventi rientranti nell’ambito della ricostruzione (decreto legge n. 189/2016), introdotta dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legge n. 76/2020, che (modificando il comma 3 dell’articolo 12 del decreto “sisma” del 2016) ha espressamente escluso, l’“obbligo di speciali autorizzazioni”, “anche con riferimento alle modifiche dei prospetti”. La lettera inequivoca della norma speciale derogatoria non consente dubbi interpretativi e non lascia spazio a soluzioni restrittive di diverso tenore.
Per quanto concerne gli ulteriori profili urbanistici si applicano le disposizioni previste dall’Ordinanza commissariale n. 107/2020.

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