Domanda
Con riferimento alla legge 120/2020 si vuole porre l’attenzione alle modifiche introdotte dalla stessa all’articolo 5 della legge 186/2016.
In particolare, al comma 2-ter dell’art. 5 della legge 186/2016 (comma aggiunto dall’articolo 10, comma 7-bis, legge n. 120 del 2020) si dispone che per tutti gli enti attuatori di lavori pubblici di interesse statale o finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato << Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018>>.
Dalla lettura del disposto normativo significa che il Servizio regionale competente al rilascio dell’Autorizzazione Sismica è escluso all’esame istruttorio di tutte le OO.PP. (edifici scolastici, ospedali, ecc….) previste nella programmazione di ricostruzione post-sisma 2016, stante l’improcedibilità dello stesso per intervenuta disposizione di legge, rimandando unicamente alla verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del RUP nominato per ciascun intervento l’accertamento di conformità alle norme tecniche per le costruzioni.
Visto che il finanziamento assegnato alle chiese è al 100% un finanziamento statale, sembrerebbe che quanto sopra esposto valga anche per l’Ordinanza n. 105 e cioè per le Chiese.
Si richiede un chiarimento in merito.
/n
Risposta
Si rimanda al parere giuridico pubblicato al seguente link: https://sisma2016.gov.it/2021/04/13/ricostruzione-chiese-sotto-soglia-non-si-applicano-le-norme-dei-lavori-pubblici/
ID Articolo: 325
Categoria: EDIFICI DI CULTO E BENI CULTURALI
Data inserimento: 15-04-2021 12:11:34
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