Definizione dell'ambito di applicazione del termine di cui al comma 8 ter dell'art. 119 del d.l. 34/2020

Soluzione

DOMANDA

In considerazione di  quanto stabilito dal comma 8 ter, dell’art.119 del d.l. 34 del 2020 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i termini per la presentazione della domanda di contributo e per l’inizio e fine lavori disposti  dalle ordinanze commissariali per gli interventi di  riparazione o ricostruzione sugli  immobili danneggiati o distrutti dal sisma del 2016 sono analogamente differiti al 31 dicembre 2025?

RISPOSTA

Fermo restando la possibilità disposta  dal citato comma 8 ter del ricorso alla detrazione fiscale del 110 per cento  del “Superbonus” per la quota di  spesa eccedente il  contributo pubblico previsto per la ricostruzione sostenuta entro il 31 dicembre 2025, agli interventi di  riparazione o ricostruzione di cui al decreto legge 189/2016 continuano ad applicarsi ai fini:

  • della presentazione della domanda di contributo i termini stabiliti dall’articolo 1 dell’ordinanza n. 123 del 2021;
  • dell’esecuzione dei lavori i termini disposti dalle ordinanze commissariali (per i danni gravi: dall’articolo 13 dell’Ordinanza n. 19/2017 e dall’art 15 dell’Ordinanza n. 13/2017, per i danni lievi: dall’art  5 dell’ordinanza 4/2016, come modificato dall’art. 14, comma 1 dell’ordinanza 111).

 

 
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