Domanda
Quali sono i termini di esecuzione dei lavori degli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione nel caso si decidesse di utilizzare gli incentivi fiscali del Superbonus, i lavori devono essere ultimati entro il 30 giugno 2022, oppure, nei tempi previsti dalle Ordinanze Commissariali?
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Risposta
In relazione agli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione di cui alle ordinanze commissariali per i quali si intende fruire degli incentivi fiscali di cui all’art. 119 del d.l. n. 34/2020, nonché di ogni altro incentivo fiscale, fermi restando i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia fiscale, continuano a trovare applicazione i termini di esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 13 dell’Ordinanza n. 19/2017, dall’art 15 dell’Ordinanza n. 13/2017 e dall’art 5 dell’ordinanza 4/2016, come modificato dall’art. 14, comma 1 dell’ordinanza 111.
Ai sensi del comma 5, dell’art. 6 della stessa ordinanza 111 per gli interventi su edifici con danni lievi il termine di esecuzione dei lavori di cui all’art. 5 è ulteriormente prorogato di sei mesi, qualora si intenda fruire degli incentivi fiscali del cosiddetto ecobonus e, in caso di interventi edilizi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell’edificio che rientrino nelle previsioni di cui all’art.119, comma 4, del citato d.l. n.34 del 2020 “super sisma bonus”, il medesimo termine è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi, fermi restando i termini individuati dalla vigente normativa fiscale”.
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ID Articolo: 307
Categoria: SISMA BONUS ECOBONUS SUPERBONUS
Data inserimento: 16-01-2021 08:20:48
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