Termini di esecuzione dei lavori degli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione nel caso di utilizzo del superbonus

Soluzione

Domanda

Quali sono i termini di esecuzione dei lavori degli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione nel caso si decidesse di utilizzare gli incentivi fiscali del Superbonus, i lavori devono essere ultimati entro il 30 giugno 2022, oppure, nei tempi previsti dalle Ordinanze Commissariali?

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Risposta

In relazione  agli  interventi edilizi di  riparazione o di ricostruzione di cui alle ordinanze commissariali per i quali si intende  fruire  degli incentivi fiscali di cui all’art. 119 del d.l. n. 34/2020,  nonché di ogni altro incentivo fiscale, fermi restando i  termini stabiliti  dalla normativa vigente in materia fiscale, continuano  a trovare applicazione i termini  di esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 13 dell’Ordinanza n. 19/2017, dall’art 15 dell’Ordinanza n. 13/2017 e dall’art  5 dell’ordinanza 4/2016, come modificato dall’art. 14, comma 1 dell’ordinanza 111. 

Ai sensi del comma 5, dell’art. 6 della stessa ordinanza 111 per gli  interventi su edifici con danni lievi  il termine di esecuzione dei lavori di cui all’art. 5 è ulteriormente prorogato di sei mesi, qualora si intenda   fruire degli incentivi fiscali del cosiddetto  ecobonus e, in caso di interventi edilizi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell’edificio che rientrino nelle previsioni di cui all’art.119, comma 4, del citato d.l. n.34 del 2020  “super sisma bonus”, il medesimo termine è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi, fermi restando i  termini individuati dalla vigente normativa fiscale”.

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