Domanda
In caso di demolizione e ricostruzione di un edificio danneggiato, il nuovo edificio deve essere uguale all'edificio pre-esistente, o può essere di tipologia differente, a parità di superficie?
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Risposta
L’articolo 6, comma 1, lett. a), del Decreto legge n. 189/2016 stabilisce per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico.
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ID Articolo: 40
Categoria: RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Data inserimento: 30-01-2017 19:32:58
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