Domanda
L’Ordinanza 4 del 17 novembre 2016 fornisce indicazioni per la riparazione di immobili che, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, hanno subito danni lievi, includendo anche gli edifici parzialmente inagibili (esito C delle schede AeDES).
Ciò sembra in contrasto con il Decreto Legge 189/2016, art.8, comma 1, che fa riferimento agli edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilità B delle schede AeDES.
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Risposta
L’articolo 8, comma 1, del Decreto legge n. 189/2016 stabilisce che al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'articolo 1 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.
Inoltre, l’Ordinanza n. 4/2016 individua, nell’Allegato 1, la soglia di danno lieve per tipologia di struttura e destinazione svincolando la stessa dall’esito della scheda AeDES.
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ID Articolo: 35
Categoria: RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Data inserimento: 30-01-2017 19:09:02
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