Riparazione immobili con danni lievi

Soluzione

Domanda

L’Ordinanza 4 del 17 novembre 2016 fornisce indicazioni per la riparazione di immobili che, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, hanno subito danni lievi, includendo anche gli edifici parzialmente inagibili (esito C delle schede AeDES).

Ciò sembra in contrasto con il Decreto Legge  189/2016, art.8, comma 1, che fa riferimento agli edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilità B delle schede AeDES.

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Risposta

L’articolo 8, comma 1, del Decreto legge n. 189/2016 stabilisce che al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la  procedura  AeDES, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile  e che necessitano soltanto di interventi di  immediata  riparazione,  i soggetti  interessati  possono,  previa  presentazione  di   apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato  che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici  di cui all'articolo 1 e lo stato della  struttura,  oltre  alla  valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

Inoltre, l’Ordinanza n. 4/2016 individua, nell’Allegato 1, la soglia di danno lieve per tipologia di struttura e destinazione svincolando la stessa dall’esito della scheda AeDES.

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Dettagli articolo

ID Articolo: 35

Categoria: RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Data inserimento: 30-01-2017 19:09:02

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