Vendita immobile adibito ad abitazione

Soluzione

Domanda

E' possibile l'alienazione del diritto di  proprietà su un immobile danneggiato adibito alla data del sisma ad abitazione?

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Risposta
L’abrogazione dei commi 10, 10 bis e 10ter dell’art. 6 del decreto legge n. 189/2016, nonché del comma 2 dell’art. 11 dell’O.C. n. 19/2017 ha determinato il venire meno della disciplina sanzionatoria della decadenza dal contributo nel caso di trasferimento della proprietà dell’immobile danneggiato a soggetti diversi da parenti ed affini entro il quarto grado di parentela. Ad oggi è possibile il trasferimento della proprietà dell’immobile sia precedentemente alla presentazione della richiesta di contributo che successivamente.

Ai sensi dei commi 2 ter e 2 quater dell'art. 11 dell'ord. n. 19/2017:

  • nel caso in cui l'alienazione del diritto sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino ai due anni successivi alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto può presentare al vice commissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione, e la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario;
  • nel caso in cui l'alienazione del diritto di proprietà sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga in data antecedente alla presentazione della domanda, l'acquirente subentra nel diritto a chiedere il contributo alle medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi stabiliti dalla stessa  ordinanza per il soggetto legittimato, proprietario, alla data dell'evento simico, dell'immobile o dell'unità immobiliare danneggiati o distrutti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

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