Domanda
La diocesi XXX ha ricevuto un indennizzo assicurativo da attribuirsi in favore di alcune parrocchie facenti capo alla diocesi XXX.
L’indennizzo per ogni parrocchia interessata è stato liquidato con un importo complessivo, così definitivo:
indennizzo terremoto (a) __ Indennizzo spesa (b) = Totale (a+b)
Alla luce di quanto sopra esposto si chiede:
1. Se è possibile utilizzare l’importo totale (indennizzo terremoto + indennizzo spesa) stabilito per ciascuna parrocchia, su un solo edificio/più edifici di culto ricompreso/i all’interno del decreto 395/2020, in aggiunta all’importo già stabilito dal citato decreto 395/2020;
2. Se è possibile utilizzare l’importo totale (indennizzo terremoto + indennizzo spesa) stabilito per ciascuna parrocchia su un solo edificio di proprietà della parrocchia stessa, anch’esso danneggiato dal sisma del 2016 ma non ricompreso all’interno del citato decreto 396/2020
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Risposta
L'utilizzo dell'indennizzo assicurativo a pioggia è utilizzabile per gli interventi elencati nell'allegato 1 dell'ord.105/2020 come modificato dal decreto 395/2020 a patto che il maggiore importo dei lavori non gravi sulla contabilità del Commissario.
L'indennizzo, inoltre, può essere impiegato anche per la ricostruzione di edificio non ricompreso nell'elenco sopracitato, di conseguenza la procedura di ricostruzione seguirà l'iter ordinario.
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ID Articolo: 334
Categoria: EDIFICI DI CULTO E BENI CULTURALI
Data inserimento: 22-04-2021 16:45:46
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