Indennizzo assicurativo ordinanza 105/2020

Soluzione

Domanda

Si richiedono chiarimenti in medito a 3 casi da analizzare per l'utilizzo dell'indennizzo assicurativo secondo l’ordinanza n.105/2020:
1) Chiesa finanziata soltanto con l'indennizzo assicurativo
2) Importo programmato 400.000 - Costo complessivo intervento 650.000 - Importo finanziato dal Commissario 400.000 - Importo indennizzo assicurativo 200.000 - Importo indennizzo per lavori non finanziabili 50.000
3) Importo programmato 1.000.000 - Costo complessivo intervento 1.000.000 - Importo finanziato dal Commissario 700.000 - Importo indennizzo 300.000.

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Risposta

Il primo caso proposto, cioè totale copertura del costo dell'intervento con indennizzo assicurativo, comporta lo stralcio dell'intervento stesso dall'elenco non rientrando nella programmazione finanziaria del commissario. L'intervento seguirà la procedura autorizzativa ordinaria. In tale eventualità il bene, se inserito in uno degli allegati delle ordinanze inerenti edifici di culto, potrà essere stralciato e le somme stanziate potranno essere destinate per altri interventi che presentino costi maggiori o per inserimento di nuovi edifici, sempre nel limite del budget per diocesi secondo l’articolo 5 comma 3 dell’ordinanza n.105/2020.

Negli altri casi proposti, come previsto dall’articolo 5 comma 6 ordinanza n.105/2020, le somme derivanti dagli indennizzi relative alle polizze assicurative potranno essere destinate al finanziamento di interventi aggiuntivi rispetto al progetto ammesso a contributo. Si ribadisce che gli interventi finanziati con fondi del Commissario sono destinati alla realizzazione di opere ammissibili a contributo secondo l’allegato C dell’ordinanza n.105/2020 come emendato dall’articolo 14 comma 4 dell’ordinanza n.111/2020.

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