Domanda
Le società d’ingegneria possono iscriversi nell'Elenco speciale dei professionisti di cui al DL 189/2016, art. 34, commi 1, 2, 5 e 7 ?
Possono assumere anche lavori da committenti privati? Possono, infine, le predette società entrare in raggruppamento temporaneo di operatori professionali, come previsto dal D.lgs. 50/2016, art. 46, comma 1, lettera e)?
\n
Risposta
Con l’Ordinanza del Commissario n. 12/2017 è stato recepito il contenuto del Protocollo d’intesa sottoscritto con la Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica, il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, il Consiglio Nazionale Ingegneri, il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, il Consiglio Nazionale dei Geologi, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, il Consiglio Nazionale dei Chimici ed il Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari, recante “criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge n. 189/2016, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione”.
In particolare, l'allegato "A" all’articolo 5, paragrafo 1, lettera G), descrive i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco speciale di cui all’art. 34 del Decreto Legge n. 189/2016, in particolare prevede requisiti diversi in base alla partecipazione all’esecuzione di opere pubbliche o opere di ricostruzione privata.
Con riferimento alle opere pubbliche, l’operatore deve appartenere ad una delle categorie previste dall’articolo 46 del Decreto Legislativo n. 50 /2016.
Con riferimento alle opere private, invece, l’operatore deve appartenere ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie”. Conseguentemente, in forza del richiamo alle previsioni contenute nell’art. 46 del codice degli appalti, anche le società di ingegneria possono iscriversi nell’elenco speciale, sempreché sussistano tutti gli altri requisiti previsti dall’ordinanza commissariale.
Con riferimento allo stesso Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34, attuativo dell’art.10 comma 10 della Legge 183/2011, anche le società di ingegneria, purché iscritte nell’elenco speciale ex art. 34 del DL 189/2016, possono assumere incarichi anche da committenti privati.
Infine, come previsto dall'allegato "A", articolo 5, paragrafo 1, lettera G) dell’Ordinanza 12/2017 anche le società di ingegneria possono far parte di un raggruppamento temporaneo tra operatori professionali.
\n
ID Articolo: 4
Categoria: QUALIFICAZIONE E COMPITI DEI LIBERI PROFESSIONISTI
Data inserimento: 30-01-2017 17:51:18
Visite : 6363
Valutazione (Voti): (33)
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid