Domanda
Ai sensi dell'art. 5 del protocollo d’intesa Commissario per la ricostruzione – Rete delle professioni tecniche (Allegato A all’Ordinanza n.12/2017 e s.m.i.) il Professionista deve possedere i requisiti per l’iscrizione all’Elenco dei professionisti ex art. 34 del DL 189/2016 al momento della pubblicazione dell’avviso pubblico per la formazione dell’Elenco.
Un Professionista in passato è stato sospeso dal Collegio/Ordine di appartenenza (per morosità, o per altre motivazioni). Successivamente il Collegio/Ordine ha revocato il provvedimento di sospensione.
Può il Professionista richiedere l’iscrizione all’Elenco, anche se non possedeva tutti i requisiti richiesti “al momento della pubblicazione dell’avviso pubblico”?
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Risposta
Si ritiene che nulla impedisca, ad oggi, l’iscrizione del professionista nell'elenco se al momento della richiesta di iscrizione Egli non è più sottoposto alla misura della sospensione dal Collegio\Ordine Professionale.
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Infatti l'art. 5 del protocollo d’intesa Commissario per la ricostruzione – Rete delle professioni tecniche (Allegato A all’Ordinanza n.12/2017 e s.m.i.) è riferito chiaramente alla prima iscrizione successiva all'istituzione dell'elenco, avvenuta a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico, e per questo richiedeva il requisito alla data di pubblicazione dell'avviso medesimo.
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Tuttavia, essendo l'elenco "aperto", e quindi essendo possibili anche iscrizioni successive, per queste vale quanto previsto in via ordinaria dall'art. 6 dell'Ordinanza n. 12/2017, norma la quale evidentemente presuppone che l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato A vada fatto al momento della domanda; opinare il contrario comporterebbe che, se un professionista era sospeso al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico, gli sarà per sempre interdetta l'iscrizione nell'elenco, il che sarebbe illogico.
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ID Articolo: 138
Categoria: QUALIFICAZIONE E COMPITI DEI LIBERI PROFESSIONISTI
Data inserimento: 17-04-2018 16:48:14
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