Domanda
Hanno diritto al contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione i soggetti che hanno presentato la domanda di concessione di contributo per la ricostruzione o l'integrazione delle domande di contributo semplificate di cui all'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 142 del 30 maggio 2023 oltre i termini prescritti dalla stessa ordinanza?
Risposta
SI nei limiti di seguito indicati. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 dell’ordinanza commissariale n. 142 del 30 maggio 2023 come integrata e modificata con ordinanza n. 200 del 7 agosto 2024:
a. la mancata presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione o la mancata integrazione della domanda di contributo semplificata nei termini prescritti determina la sospensione automatica del contributo per l’autonoma sistemazione (dal 1° settembre 2024 contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione);
b. la sospensione, tuttavia, opera fino alla data di effettiva presentazione della domanda o fino alla data di effettiva integrazione della domanda. L’erogazione del contributo decorrerà dalla data della domanda o dalla data di effettiva integrazione della domanda e in quest'ultimo caso è subordinata alla definizione positiva dell'istruttoria da parte dell'USR, non saranno comunque riconosciuti gli importi del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione non corrisposti durante il periodo di sospensione.
ID Articolo: 415
Categoria: CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO (ORD 197/2024)
Data inserimento: 08-08-2024 09:45:35
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