Fruizione del contributo disagio abitativo (CDA) nel caso di presentazione della domanda di contributo di ricostruzione oltre i termini di cui all'O.C. 142/2023
Domanda
Hanno diritto al contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione i soggetti che hanno presentato la domanda di concessione di contributo per la ricostruzione o l'integrazione delle domande di contributo semplificate di cui all'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 142 del 30 maggio 2023 oltre i termini prescritti dalla stessa ordinanza?
Risposta
SI nei limiti di seguito indicati. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 dell’ordinanza commissariale n. 142 del 30 maggio 2023 come integrata e modificata con ordinanza n. 200 del 7 agosto 2024:
a. la mancata presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione o la mancata integrazione della domanda di contributo semplificata nei termini prescritti determina la sospensione automatica del contributo per l’autonoma sistemazione (dal 1° settembre 2024 contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione);
b. la sospensione, tuttavia, opera fino alla data di effettiva presentazione della domanda o fino alla data di effettiva integrazione della domanda. L’erogazione del contributo decorrerà dalla data della domanda o dalla data di effettiva integrazione della domanda e in quest'ultimo caso è subordinata alla definizione positiva dell'istruttoria da parte dell'USR, non saranno comunque riconosciuti gli importi del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione non corrisposti durante il periodo di sospensione.