Domanda
Nel caso di comunicazione successiva alla data del 1° luglio 2024 del preavviso di rigetto di cui all’articolo 10 bis L 241/1990 da parte dell’USR in relazione alla mancata integrazione della domanda “semplificata” (articolo 2, comma 1 bis dell’ordinanza 123 del 2023) entro il 30/06/2024 con quale decorrenza il Comune sospende la misura di assistenza abitativa (dal 1° settembre 2024 contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione)?
Risposta
Il Comune dopo aver preso atto del preavviso di rigetto di cui all'articolo 10bis della Legge 241/1990 comunicato dall'USR sospende il CAS con decorrenza dal 1 luglio 2024
ID Articolo: 420
Categoria: CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO (ORD 197/2024)
Data inserimento: 25-09-2024 14:46:05
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