Domanda
L’iscrizione all'anagrafe antimafia di cui al DL 189/2016, art. 30 è obbligatoria solo per le ditte esecutrici di lavori o anche per le ditte fornitrici di servizi?
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Risposta
L’art.30 del DL 189/2016, comma 1, prevede lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori.
Pertanto, anche le ditte fornitrici di servizi devono essere iscritte a tale Anagrafe.
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ID Articolo: 5
Categoria: QUALIFICAZIONE E COMPITI DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI
Data inserimento: 30-01-2017 17:54:35
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