Domanda
Il DL 189/2016, convertito in Legge 229/2016, all'art. 48, comma 1 bis, stabilisce che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La norma appare equivoca, in quanto fa riferimento ai sostituti d’imposta e non ai sostituiti (contribuenti).
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Risposta
Con riguardo alla corretta interpretazione delle previsioni contenute nell'articolo 48, co. 1 – bis e 1- ter, del decreto legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, detta disposizione stabilisce che “1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto”.
Ne deriva che la sopra richiamata disposizione si riferisce all'adempimento degli obblighi de iure condito previsti in capo ai sostituti d’imposta (ovvero, secondo la definizione contenuta nell’art. 64 del D.P.R. n. 600/73, a “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto”) e non già dei sostituiti d’imposta.
Tanto premesso, si evidenzia che l’individuazione del corretto ambito di applicazione della disposizione sopra riportata non può prescindere dalla considerazione:
a) dei commi 10 e 10 – bis del medesimo articolo 48, ove si legge “Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. 10-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Comma 11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente articolo”;
b) dell’articolo 1 del Decreto ministeriale dell’1.9.2016, ove si legge “Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Non si procede al rimborso di quanto già versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. 3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
In altri termini, la circostanza che i commi 1 – bis ed 1-ter dell’art. 48 richiamino i “sostituti d’imposta” e non già i “sostituiti” deriva dalla considerazione che:
a) il sopra menzionato decreto ministeriale disciplinava esclusivamente l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e non anche quelli dei sostituti d’imposta che, pertanto, erano comunque tenuti, ancorché domiciliati in uno dei Comuni interessati gli eventi sismici, ad effettuare le ritenute ed a procedere al loro versamento.
b) la finalità della disposizione è, esclusivamente, quella di sospendere l’adempimento degli obblighi tributari in capo ai soggetti (contribuenti o sostituti d’imposta) che si trovano in uno dei Comuni sopra interessati e che, pertanto, in ragione delle particolari condizioni venutasi a creare, sono oggettivamente impossibilitati a fare fronte agli stessi.
Ne consegue che, laddove i sostituti d’imposta non si trovino nelle condizioni sopra descritte, essi, anche con riferimento alle somme corrisposte ai contribuenti domiciliati nei Comuni di cui agli allegati nn. 1 e 2 del medesimo decreto legge n. 189 del 2017, sono, de iure condito, tenuti ad effettuare le ritenute ed a procedere al loro versamento.
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ID Articolo: 1
Categoria: GENERALE
Data inserimento: 30-01-2017 17:36:13
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