Chiarimenti sulla costituzione dei consorzi

Soluzione

Domanda 

Con quali  modalità possono essere costituiti i consorzi per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati ricompresi nell'aggregato di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) dell'ord. 19/2017?

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Risposta

Si rappresenta che, le LINEE GUIDA pubblicate sul sito internet del Commissario Straordinario per la Ricostruzione al link:

https://sisma2016.gov.it/2018/04/27/schema-linee-guida-per-costituzione-consorzi/, precisano, al punto 3.3., che l’Atto di costituzione unitamente allo Statuto del consorzio, redatto in conformità allo schema-tipo riportato negli allegati A, B, C, è registrato all’Ufficio del Registro territorialmente competente nel termine fisso di dieci giorni dalla sottoscrizione.

L’ Atto costitutivo unitamente allo Statuto del consorzio di cui agli allegati A, B, C, sono trasmessi a mezzo PEC agli Uffici Speciali Ricostruzione   entro il termine massimo di 10 giorni dall’avvenuta registrazione.

Si evidenzia, inoltre, che non è obbligatoria l'autenticazione della firma da parte del funzionario comunale ai fini della sottoscrizione dell'Atto costitutivo  Statuto  consorzio obbligatorio, infatti, può procedersi ai sensi dell' articolo 38, comma 3 del d.P.R. 445/2000, tramite sottoscrizione e trasmissione unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del d.l. 189/2016 le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2021.

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