Registrazione contratti e disciplina degli incarichi professionali nella ricostruzione privata

Soluzione

Domanda 

E' obbligatoria la registrazione dei contratti dei professionisti anche per i danni lievi o solo per i danni pesanti? Ed eventualmente qual è il numero massimo dei contratti da stipulare?

/n

Risposta

L'art. 5, paragrafo 12 dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post- sisma 2016 (Allegato A all'Ordinanza commissariale n. 108/2020) stabilisce espressamente l'obbligo di registrazione dei contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni professionali per la riparazione con rafforzamento locale degli edifici danneggiati (c.d. danni lievi)  che devono essere allegati e depositati presso gli Uffici speciali per la Ricostruzione competenti per territorio, utilizzando l'apposita piattaforma tecnologica, contestualmente alla presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 8 del D.L. 189/2016. 

Il paragrafo 10 del citato art. 5 impone il medesimo obbligo di registrazione dei contratti di affidamento di incarichi relativi ai c.d. danni gravi entro il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione, prevedendo altresì che la mancata trasmissione del contratto determina la revoca ex lege dell'incarico professionale, nonché la perdita, da parte del professionista inadempiente, del diritto al riconoscimento del compenso per l'attività eventualmente svolta. Tale condotta omissiva, inoltre, è oggetto di segnalazione all'Ordine professionale di appartenenza e al Commissario straordinario per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza. 

 Riguardo al numero massimo di contratti che possono essere sottoscritti dal singolo operatore economico, si rappresenta che gli incarichi per danni lievi sono espressamente sottratti al regime restrittivo previsto dall'art. 6, Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 12/2017 (cfr. art. 6, paragrafo 1, lett. c), applicabile esclusivamente ai danni gravi. Per questi ultimi, infatti, è stata introdotta un'articolata disciplina, finalizzata ad evitare la concentrazione di incarichi ed a scongiurarne i possibili effetti anticoncorrenziali, che stabilisce un limite massimo agli incarichi professionali, ancorato sia al numero che all'importo complessivo dei lavori, differenziato in ragione della natura della prestazione svolta, principale o parziale, fatti salvi gli incrementi previsti nelle ipotesi tassativamente individuate nel paragrafo 2 del citato art. 6.

In particolare, per la progettazione architettonica e la direzione lavori, qualificate come prestazioni principali, è stato fissato il limite massimo di 30 incarichi, per un totale di importo lavori non superiore ad ad Euro 25 milioni (cfr. art. 6, paragrafo 1, lett. c)  dell'allegato A all'Ordinanza n. 12)

Per le prestazioni parziali rimane invariato il tetto massimo di importo sopra richiamato, mentre il limite al numero di incarichi, fissato dal medesimo art. 6, paragrafo 1, lett. e) della citata Ordinanza n.12, come modificato dall'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza commissariale n. 103/2020, è attualmente pari a 150.  

Sempre con riferimento al previsto divieto di cumulo degli affidamenti oltre le soglie consentite, occorre altresì precisare che l'art. 34, comma 7, del D.L. 189/2016 ha inteso circoscrivere l'ambito applicativo delle limitazioni imposte all'attività professionale, attribuendo rilevanza ostativa, ai fini della verifica della concentrazione, ai soli incarichi assunti "contemporaneamente".

In attuazione della citata disposizione, l'art. 3 comma 2, dell' Ordinanza n. 103 ha disciplinato il requisito della contemporaneità, prevedendo per ciascuna tipologia di prestazione la fase di lavorazione in coincidenza della quale l'incarico può considerarsi completato, e dunque può essere scomputato dal tetto massimo fissato dall'Ordinanza 12/2017.

/n

 

 

 
Ti è stato d'aiuto questo articolo? si / no
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid