Imposte di bollo degli incarichi professionali

Soluzione

Domanda

I contratti di conferimento di incarico professionale di cui all'ordinanza commissariale n. 12 del 2016 possono essere esentati dal pagamento delle imposte di registro e di bollo? (riferimento: Ordinanza 12/2016, allegato B, art. 14, comma 3). 

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Risposta

L’attività di registrazione degli atti e di liquidazione delle imposte è demandata istituzionalmente all'Agenzia delle Entrate, alla quale si vorrà pertanto inoltrare la richiesta di chiarimenti.

 

Ad ogni buon conto, per quanto di competenza di questa Struttura commissariale, si osserva che:

a) i contratti di conferimento di incarico professionale sono sottoposti al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, avendo ad oggetto prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA;

b) non è possibile modificare la clausola contrattuale relativa all'imposta di registro; c) non è, de iure condito, prevista alcuna esenzione in ordine al pagamento dell’imposta.

 

Aggiornamento (11 aprile 2017)

il DL 189/2016 convertito con modificazioni nella L 229/2016 all'art. 48 comma 7 recita (in seguito alle modifiche apportate dal DL 8/2017 convertito con modificazioni in L 45/2017)

 

"7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalita' disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8"

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