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DOMANDA
Si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di pagamento dei fornitori dei materiali per i cantieri sisma 2016.
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RISPOSTA
L'art. 31, comma 1 del decreto legge 189/2016 dispone che: "nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'art. 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari".
Inoltre, il punto 4, del contratto di cui all'allegato 1 all'ord. n. 19/2917 prevede che l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010 e secondo le previsioni dell’art. 30 comma 13 del decreto legge si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale e alla Prefettura della notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari del/i proprio/i subappaltatore/i e/o subcontraente/i.
Dal tenore letterale della suddetta disposizione si desume che tutti gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei processi di ricostruzione, pubblica e privata, riconducibili alle attività del Sisma Centro Italia, sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa primaria vigente, nonché dalle Delibere e Determinazioni adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
A tale documentazione, disponibile sul sito istituzionale dell'ANAC www.anticorruzione.it, si rimanda per gli opportuni approfondimenti.
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ID Articolo: 208
Categoria: CONTI VINCOLATI E DEDICATI
Data inserimento: 08-09-2020 19:19:29
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