Domanda
Nel caso in cui, in fase di selezione dell'impresa affidataria, in seguito alla richiesta delle offerte ad almeno 3 imprese dovesse rispondere solamente una impresa, è necessario effettuare una nuova procedura di selezione mediante al convocazione di altre 3 imprese, oppure il tecnico può procedere con l’affidamento motivando la scelta per “mancanza di offerte”?
\n
Aggiornamento risposta 16/12/2020
L'art. 6 comma 13 del D.L. 189/2016, modificato con Decreto legge n. 32/2019 “Sblocca cantieri”, prevede che la selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 30.
l'Ord. 19/2017 ha recepito la suddetta modifica legislativa prevedendo all'art. 12, comma 4-bis prevedendo la facoltà di scegliere l'impresa esecutrice dei lavori mediante selezione diretta o procedura concorrenziale.
Risposta
Non è possibile accettare la sola offerta presentata, in quanto la procedura concorrenziale presuppone almeno 3 offerte.
Inoltre, non è possibile ammettere offerte in aumento.
\n
ID Articolo: 111
Categoria: QUALIFICAZIONE E COMPITI DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI
Data inserimento: 07-09-2017 17:14:44
Visite : 2867
Valutazione (Voti): (29)
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid