Conflitto di interessi tra impresa e professionista

Soluzione

Domanda

Con riferimento al DL 189/2016, art. 34 comma 4, che regola i rapporti tra professionisti e imprese, la dizione “rapporti diretti di natura professionale” comprende anche incarichi quali: responsabile della sicurezza, tecnico in acustica, esperto di risparmio energetico, esperto di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, esecutore di rilievi?

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Risposta

L’articolo 34 del DL 189/2016 stabilisce che il direttore dei lavori non deve aver svolto attività per conto dell’impresa a cui saranno affidati i lavori di ricostruzione privata,  per poter ricoprire con imparzialità il ruolo assegnato a tutela del committente. Non ci sono limitazioni parziali, pertanto il professionista che assume l’incarico di direzione lavori deve fare la dichiarazione richiesta. In buona sostanza colui che nei tre anni precedenti ha lavorato a titolo professionale per l’impresa affidataria dei lavori di ricostruzione privata non può fare il direttore dei lavori per quella specifica opera.

Inoltre, il D.L. n. 8/2017, in vigore dal 10 febbraio, ha aggiunto alle incompatibilità già previste in capo al direttore dei lavori anche la presenza "di rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76" tra il medesimo e il titolare dell'impresa esecutrice dei lavori o chi riveste al suo interno cariche societarie.

Per un maggiore approfondimento dell'argomento si rimanda al parere del Consigliere Giuridico pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario in data 6 novembre 2020.

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