Ammissibilità a contributo delle soffitte

Soluzione

Domanda

Si chiede un parere in ordine all'ammissibilità a contributo delle soffitte non accatastate, ai fini della definizione dei requisiti di accessibilità e praticabilità.

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Risposta

Le pertinenze interne all’edificio destinate a soffitte per poter essere considerate "superfici ammissibili a contributo" nei limiti previsti dal comma 2, lett. c) dell’ordinanza n. 8/2016 devono essere accatastate. Ciò si evince dalla lettura del dettato normativo che definisce le pertinenze ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza commissariale n. 4/2016, quali: " spazi interni all'edificio che, ancorché individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni complementari a quella abitativa o produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di m. 1,80...". Nell'inciso sopra evidenziato si trova la risposta al quesito in quanto la frase, "anche se" (ancorché) individuato con dato catastale autonomo, ribadisce la necessità dell'accatastamento di tutte le superfici da considerare ai fini del calcolo del costo convenzionale per l'unità immobiliare di riferimento, secondo quanto definito alla lett. a) del citato comma 2 della ordinanza n. 8/2016. Infatti, tra le superfici che concorrono a definire la "superficie complessiva" vi sono anche "le superfici nette delle pertinenze". Pertanto, il costo convenzionale è ottenuto moltiplicando il costo parametrico per la superficie complessiva delle unità immobiliari a cui si aggiungano le superfici delle pertinenze.

Per quanto riguarda le condizioni di accessibilità e praticabilità necessarie per l’ammissione a contributo delle soffitte e dei sottotetti si fa presente quanto segue.

L’accesso si ritiene che possa avvenire anche tramite scale retrattili, scale alla marinara o semplice botola utilizzando scale amovibili.

Per la praticabilità deve essere almeno asseverato che siano in grado di appartenere alla cat. H della Tab. 3.1.II, di cui al par. 3.1.4 Sovraccarichi del D.M. 14/01/2018, anche attraverso dichiarazioni riportate nel documento "Valutazione della Sicurezza" di cui al par. 8.3 delle medesime NTC 18.

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