Domanda
Si richiedono chiarimenti in merito al calcolo della superficie complessiva da considerare ai fini del contributo nel caso di inagibilità parziale (esito B); in particolare, si chiede se sia da considerare la superficie complessiva dell'unità immobiliare o solamente la superficie relativa alla porzione dichiarata inagibile.
Si chiede, inoltre, se, sempre nel caso di inagibilità parziale, il contributo possa essere utilizzato per eseguire interventi volti alla riduzione delle vulnerabilità anche in porzioni di fabbricato dichiarate agibili.
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Risposta
I muri portanti e le strutture dell'edificio sono considerate parti comuni ai sensi dell'art. 1117 cc
Ragione per cui il costo dell'intervento sulle strutture sarà ripartito proporzionalmente tra tutte le abitazioni dell'edificio per superficie.
Il costo dell'intervento sulle parti di proprietà esclusiva sarà allocato interamente sulle singole abitazioni (es. se solo alcune abitazioni presentano danni alle finiture, solo queste avranno costi sulle parti di proprietà esclusiva).
La somma tra costo dell'intervento sulle parti comuni e sulle parti di proprietà esclusiva della singola abitazione nell'edificio sarà infine confrontato con il costo convenzionale (costo massimo per metro quadro moltiplicato per i metri quadri ) della singola abitazione così come indicato più dettagliatamente nell'ordinanza n. 8
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ID Articolo: 55
Categoria: MODALITA' DI CALCOLO CONTRIBUTO ED EROGAZIONE
Data inserimento: 08-03-2017 16:58:04
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