Domanda
Ai sensi dell'ord.105/2020 l'RTP può essere progettista dei medesimi interventi per cui è stato nominato?
Se no, il menzionato professionista può essere comunque RTP, della stessa diocesi o altre diocesi, per altri interventi in cui non sarà progettista?
/n
Risposta
Come già in altre occasioni precisato (vedi Faq https://assistenza.sisma2016.gov.it/knowledgebase.php?article=312), la figura del R.T.P. è piuttosto quella di un "delegato di fiducia" o "assistente tecnico" dell'Ordinario diocesano, scelto nell'ambito del diritto civile, che non esercita funzioni pubblicistiche riconosciute ai fini della ricostruzione (quali, ad esempio, la certificazione delle domande di contributo, la progettazione, la direzione dei lavori, etc...).
Per le attività di gestione amministrativa dell'ufficio del R.T.P. è previsto un contributo pubblico non superiore alle soglie indicate dall'art. 6, primo comma, dell'ordinanza n.105/2020.
Dunque, in linea di principio, colui che esercita il ruolo di R.T.P. non può essere anche il progettista dello stesso intervento, a meno che non si dimetta dal ruolo in precedenza svolto.
In via generale, non può escludersi che, tuttavia, il soggetto che riveste la funzione di R.T.P. possa essere progettista di un intervento diverso da quelli di sua competenza in veste di R.T.P. ove sia in possesso di requisiti richiesti dall'art. 34 del decreto Sisma.
/n
ID Articolo: 340
Categoria: EDIFICI DI CULTO E BENI CULTURALI
Data inserimento: 27-05-2021 10:46:10
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