Proprietà mista ordinanza 105/2020

Soluzione

Domanda

L'unità strutturale di una delle chiese presenti nell'allegato 1 del Decreto Commissariale 395/2020, individuata dal sistema strutturale cielo-terra, comprende alcuni ambienti ad uso abitativo privati ed altri di proprietà comunale, quest'ultimi contenenti l'archivio storico comunale.
La chiesa e la sacrestia costituiscono la superficie prevalente dell'unità strutturale rispetto agli altri ambienti di proprietà privata e comunale.

Supposto che l'intervento strutturale globale dovrà comprendere interventi di consolidamento anche delle parti private e comunali, si richiede quanto segue:

- In quale modo il comune e il privato potranno delegare la ristrutturazione delle proprie proprietà alla Diocesi?
- Fermo restando che il contributo concesso dovrà essere utilizzato per gli interventi strutturali anche sulle parti private e comunali, le spese relative alla finitura ed agli impianti degli ambienti ad uso abitativo (tuttora presenti) e relative alla finitura ed agli impianti degli ambienti di proprietà pubblica (archivio comunale) sono ammissibili all'interno del contributo dell'ord. 105/2020?

In caso contrario a quali finanziamenti accederebbero? E' possibile per la parte abitativa accedere ai finanziamenti ai sensi dell'ord. 19/2017?

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Risposta

Si rappresenta che la definizione della proprietà prevalente e successiva procedura è definita dall'articolo 21 dell'ordinanza n.19/2017 e dalle circolari del Commissario straordinario del 2018 e del 27 gennaio 2021 (Circolare Prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021 https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/01/Circolare-semplificazione-27.01.2021_signed.pdf) punto 10. Si precisa che per stabilire la prevalenza di proprietà, non avendo gli edifici di culto rendita catastale, si procederà con il confronto del costo dell'intervento.

I soggetti proprietari possono delegare il soggetto attuatore, titolare della proprietà prevalente, con atto formale.
In linea generale l'importo assegnato nell'ordinanza n.105/2020 è per l'intervento sull’edificio di culto, nell’eventualità quest’ultimo risulti la proprietà prevalente, gli eventuali maggiori costi derivanti dall’intervento sulle altre proprietà saranno attribuite alla contabilità speciale di cui all’articolo 4 del D.L. 189/2016.

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